AUSER AFFILIATA ODV
TITOLO I
(DISPOSIZIONI GENERALI)
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
1. E’ costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito
denominato “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e, in quanto
compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione non
riconosciuta di Volontariato avente la seguente denominazione : Auser Filo d’Argento di Lecco ODV, da ora
in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Lecco
Prov. LC e con durata illimitata.
2. A
seguito dell’iscrizione dell’associazione nel Registro unico nazionale del
Terzo Settore, la denominazione sara` integrata con l’acronimo ETS nel seguente
modo :
Auser Filo d’Argento di Lecco
ODV - ETS
3.
L’associazione
aderisce alla rete “Auser” ai sensi dell’art. 41 comma 2 del Codice del Terzo Settore.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
1. L'Associazione
è una realtà locale affiliata alla rete “Auser” , non ha scopo di lucro e
persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti della comunità locale e dei terzi, delle attività
di interesse generale
elencate dal comma 1, art.5
del Codice del Terzo Settore, in forma di azione
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o
scambio di beni o servizi.
2. L’Associazione
persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di interesse generale
attraverso la promozione sul
territorio locale delle attività di volontariato, ispirandosi alla Carta dei
Valori, allo Statuto e al Codice
Etico della rete nazionale
Auser.
3. Il tesseramento è unico e nazionale, Auser è un’associazione di persone per cui ognuno,
ovunque eserciti il proprio
ruolo, è iscritto all’Auser,
nazionalmente definita e registrata.
4. Per
il conseguimento dei fini istituzionali l’Associazione si avvale
prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto
di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro
retribuito con l’Associazione, essendo
possibile esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento
delle attività in conformità alle disposizioni di cui all’art.17,
terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.
5. L’Associazione
può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura
esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento della stessa. In
ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero
dei volontari.
6. L’Associazione ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale
della propria identità.
7. L’Associazione
è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento
della rappresentatività e autorità dell’Onu e, congiuntamente, per l’avvio di un nuovo
modello di sviluppo
sociale ed economico
globalmente sostenibile ed
estensibile. L’Associazione è altresì impegnata nel rafforzamento dell’Unione Europea quale soggetto
unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine
contribuisce alla definizione della legislazione
sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di
discriminazione a partire da quelle
di genere, di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di
ogni forma di violenza.
8. L’Associazione
è coordinata dalla struttura territoriale Auser e svolge, a partire da quanto enunciato nell’art.2 comma 10 del presente
statuto, sulla base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore,
e in un rapporto sinergico con i servizi
pubblici, attività a favore delle
persone, a partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior
disagio, senza discriminazioni di età,
genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul
piano formativo, l’autorganizzazione
e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di
reti comunitarie per l’accrescimento della coesione sociale, la crescita ecosostenibile e la
valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale,
sostiene il volontariato, la promozione sociale,
l’apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.
9. Per
il perseguimento di tali scopi, l’Associazione svolge in via principale le
seguenti attività di interesse generale
ai sensi dell’art. 5 del
CTS:
a) interventi e
servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre
2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi
e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104,
e alla legge 22 giugno
2016, n.112, e successive modificazioni;
c) prestazioni
socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2001, e successive modificazioni;
d) educazione,
istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53, e successive modificazioni, nonché le attività
culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attivita`,
esercitata abitualmente, di raccolta
e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché' alla tutela
degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi
della legge 14 agosto
1991, n. 281;
f) interventi
di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione
e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali,
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività
di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione
sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge
6 11 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
l) formazione extra-scolastica,
finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa;
q)
alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero
delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale
dei migranti;
s)
agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della
legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attività sportive
dilettantistiche;
u)
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di
alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o
servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli,
della nonviolenza e della difesa
non armata;
w) promozione
e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei
consumatori e degli utenti delle
attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle
pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge
8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale
di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici
inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
10. Nello
svolgimento di queste attività, l’Associazione si propone il compito specifico
di contribuire a promuovere una nuova cultura
della longevità, attraverso l’invecchiamento attivo, e di orientare e valorizzare la memoria, le disponibilità e le competenze delle persone anziane,
come una opportunità e una risorsa per la società, per sostenere il recupero della
memoria collettiva, per realizzare un rinnovato
rapporto tra le generazioni e con le istituzioni, per la tutela, la diffusione,
lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo
di nuove comunità locali solidali e aperte.
11. L’Associazione
è impegnata nella collaborazione con i Centri Antiviolenza per i servizi di accoglienza e consulenza legale e
psicologica nei confronti delle donne che hanno subito violenze, molestie e stalking, abusi e
maltrattamenti, nonché l’informazione e la diffusione di conoscenze su questi
temi, la raccolta
di documentazione, studi,
ricerche e l’elaborazione delle esperienze dei centri e delle case delle donne
in quanto spazi di autonomia
delle donne.
12. In
ragione di tutti i principi a cui si ispira, l’Associazione si propone di
diffondere la cultura della legalità
e pertanto persegue finalità di lotta a tutte le mafie e ad ogni altra forma di
criminalità organizzata.
13. Per
l’attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta
coerenza con essi, l’Associazione può
istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed Enti Pubblici e privati, sia a livello
internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di
fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni,
osservatori; può aderire
ad organismi internazionali.
14. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice
del terzo settore,
attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste
ultime, secondo criteri
e limiti definiti con apposito Decreto
ministeriale, individuate attraverso specifica delibera dell’Assemblea nazionale
dei Delegati.
15. Per
le attività di interesse generale svolte l’Associazione può ricevere soltanto
il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta
quale attività secondaria e strumentale
nei limiti di cui al sopracitato art. 6.
16. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi
in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,
impiegando risorse proprie
o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare
le proprie
attività
di interesse generale e nel rispetto
dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i
sostenitori e con il pubblico.
17. L’Associazione si impegna al rispetto dei seguenti punti:
·
prestazioni conformi ad uno standard previsto da
apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di
indirizzo Auser;
·
stipula delle convenzioni con le Amministrazioni
Pubbliche, di norma, in maniera congiunta con
l’Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da disposizioni
esecutive ovvero atti di
indirizzo Auser;
·
regime dei diritti e degli obblighi degli
iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
·
struttura degli organi conforme agli atti di indirizzo Auser;
·
diritto dell’Auser regionale
e territoriale di partecipare alle riunioni della associazione affiliata e di convocarla, secondo modalità stabilite da disposizioni esecutive o atti di indirizzo Auser;
·
ammissione, in sede di Assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
·
sistemi di elettorato attivo e passivo conformi
ai criteri stabiliti da apposite disposizioni
esecutive/atti di indirizzo Auser, ispirato all’obiettivo di cui
al punto seguente;
·
sistemi di rappresentanza commisurati al numero
degli iscritti Auser
in possesso della tessera ed in regola
con il versamento della quota associativa, nonché nel rispetto
di quanto previsto
dalla rete associativa in materia di politiche di genere, pari
opportunità e contrasto ad ogni discriminazione;
·
utilizzo dell’applicativo informatico nazionale per tutte
le attività previste;
·
adozione di un bilancio tipo con relativo piano
dei conti, come da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
·
istituzione dell’Organo di Controllo composto in
conformità dei dettati dell’art. 30 del CTS e
secondo i criteri di cui all’art.13 e 14;
·
adozione del nome “Auser” nella denominazione
dell’associazione e iscrizione al Registro Unico Nazionale ETS;
·
impegno a rispettare i regolamenti e gli accordi
Auser in materia di trattamento dei dati personali,
nonché le eventuali indicazioni e istruzioni del Responsabile della protezione
dei dati designato dalla rete associativa
Auser.
TITOLO II (ASSOCIATI)
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
1.
In coerenza con quanto previsto dallo Statuto
della Rete AUSER, possono associarsi persone
fisiche, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione, cultura
e appartenenza politica, tutti coloro
che condividono gli scopi del presente Statuto, del codice etico, le finalità
dell’Associazione e che partecipano alle attività della medesima con la loro opera,
competenze e conoscenze.
2.
Il numero degli associati
è illimitato.
3. L’ammissione
degli associati è fatta con deliberazione del Comitato Direttivo di cui
all’Art.10 del presente Statuto su
domanda dell’interessato. La domanda dovrà contenere l’indicazione del nome, cognome,
residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici
e indirizzo di
posta elettronica. La deliberazione deve essere comunicata all’interessato ed annotata
nel libro degli
associati.
4.
Il Comitato Direttivo
deve entro sessanta
giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo all’interessato. L’interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di
rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci la Commissione di Garanzia Regionale dell’AUSER.
5. L’iscrizione è incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete.
6. Lo status di associato
ha carattere permanente
e può venire meno solo nei casi previsti dall’art.
7.
Non sono pertanto
ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti
o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi
degli associati)
1. Gli associati hanno il diritto di:
·
eleggere gli organi associativi in ottemperanza a quanto previsto dal CTS e di essere eletti
negli stessi;
·
essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
·
frequentare i locali
dell’associazione;
·
partecipare a tutte
le iniziative e manifestazioni promosse
dall’associazione;
·
concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
·
essere rimborsati per i servizi
autorizzati dall’associazione delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi
dell’art.17, terzo e quarto comma,
del Codice del Terzo Settore;
·
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere
visione dei bilanci
e consultare i libri
associativi;
2. Gli associati
hanno l’obbligo di:
·
rispettare il presente Statuto, il codice etico
nazionale Auser e gli eventuali Regolamenti interni;
·
svolgere la propria attività verso gli altri in
modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
·
versare la quota associativa secondo l’importo,
le modalità di versamento e i termini annualmente
stabiliti dal Comitato Direttivo ed a prestare, nei limiti delle loro
possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell’Associazione.
3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative.
4. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
5. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 5
(Perdita
della qualifica di associato)
1. La qualifica di associato si perde per morte,
recesso o esclusione.
2. In
particolare, l’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente
Statuto, del codice etico nazionale, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi gravi danni
materiali o morali all’associazione, può essere escluso con effetto
immediato dall’associazione mediante
delibera del Comitato
Direttivo di cui all’Art.10 del
presente
statuto, su indicazione della Commissione di Garanzia, secondo
le modalità previste
dall’art. 15 del presente
Statuto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L’esclusione
può avvenire anche per mancato pagamento della quota associativa. A tal fine è previsto, da parte del Comitato Direttivo
dell’associazione presso la quale l’associato ha sottoscritto la tessera, l'invio
di un sollecito con la fissazione del termine improrogabile di 60 giorni,
oltre il quale il
mancato pagamento della quota deve intendersi causa di esclusione. L'esclusione
dell’associato avviene mediante
deliberazione dello stesso Comitato Direttivo, adeguatamente comunicata all’associato, e nei confronti della quale
quest’ultimo può presentare ricorso entro i successivi 30 giorni. Se il ricorso non viene
presentato, l’associato può considerarsi decaduto e viene cancellato dal Libro
Soci.
4. L’associato
può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione
deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo.
La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
5. I diritti
di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
6. Le
somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili
e trasmissibili. Gli associati che comunque
abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Regolamento disciplinare)
1. I soci devono attenersi
al Regolamento disciplinare previsto dallo Statuto
della rete Auser.
2. Per ogni controversia attinente
alla interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia dell’Organo di Controllo della rete nazionale.
3. Il regolamento disciplinare deve essere portato a conoscenza dei soci entro 30 giorni dalla approvazione.
ART. 7
(Congresso)
1. Il
Congresso viene convocato ogni quattro anni tramite delibera del Comitato
Direttivo. Qualora, allo scadere
dei quattro anni, il Comitato
Direttivo non si attivi in tal senso,
lo stesso viene convocato da almeno
un decimo degli associati.
2. Il Comitato
Direttivo assume il Regolamento Congressuale Nazionale.
3. Nelle assemblee di base il dibattito
e la partecipazione sono aperti a
tutti gli associati.
4. Il voto è consentito in ottemperanza a quanto
previsto dal CTS.
5. Il Congresso
inizia con le assemblee di base (di norma associazioni affiliate) e, attraverso l’elezione
dei delegati,
prosegue nelle istanze
territoriale, regionale e nazionale.
6. Le norme per l’organizzazione dei Congressi ai vari livelli
e per l’elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza del massimo organo dirigente dell’istanza per la quale è
indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire
il rapporto tra numero di associati e numero dei delegati da eleggere.
7. Il Regolamento congressuale nazionale vigente si applica
anche in caso di convocazione dei Congressi Straordinari.
TITOLO III
(ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE)
ART. 8
(Organi)
1. Sono organi
dell’Associazione:
·
l’Assemblea degli associati
·
il Comitato Direttivo
·
il Presidente
·
la Presidenza
·
l’Organo di Controllo (ove presente ai sensi dell’Art 30 del CTS)
ART. 9
(Assemblea
degli associati)
1. L’Assemblea
degli associati è l’insieme dei soci che aderiscono all’associazione.
L’Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci
aventi diritto al voto.
2. L’Assemblea degli associati
elegge:
·
Comitato Direttivo;
·
Organo di Controllo (ove previsto ai sensi
dell’art.30 del CTS).
3. L’Assemblea
degli associati è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Si riunisce
in via ordinaria almeno una volta
all’anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo e in via straordinaria su richiesta di
almeno due terzi degli
aventi diritto.
4. L’Assemblea degli associati
delibera sulle linee programmatiche generali.
5. L’Assemblea
è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello
fissato per l’Assemblea con qualsiasi
mezzo idoneo a provarne l’avvenuto ricevimento, ivi compresi
telegramma, telefax, posta elettronica con conferma di lettura, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell’avviso di convocazione devono
essere indicati il giorno, l’ora
ed il luogo della riunione
e l’ordine del giorno.
6. In
caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro
socio della sua stessa struttura a
rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore
di una sola delega.
7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
8. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
·
nomina e revoca i componenti degli organi
associativi e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione
legale dei conti;
·
elegge tra i suoi componenti il Presidente;
·
delibera sulla composizione numerica della Presidenza;
·
su proposta del Presidente,
eleggere la Presidenza e all’interno di questa il vicepresidente;
·
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art.
28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti;
·
delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo
e dello Statuto;
·
approva l’eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
·
delibera sulla composizione numerica del Comitato
Direttivo;
·
delibera sul bilancio
consuntivo, sull’eventuale bilancio
sociale e sulla relazione dell’attivita`
svolta;
·
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’associazione;
·
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto
costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
9. L'Assemblea puo` essere ordinaria o straordinaria.
10. È
straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo
scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. E' ordinaria
in tutti gli altri
casi.
11. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza
della metà più uno degli associati, presenti
in proprio o per delega,
e in seconda convocazione qualunque
sia il numero degli associati presenti, in proprio
o per delega.
12.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti.
Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno
voto.
13. Per
modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi
diritto al voto ed il voto
favorevole dei due terzi dei
presenti.
14.
L’Assemblea delibera lo scioglimento,
trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti
degli aventi diritto
al voto.
15. L’Assemblea
può riunirsi, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica
contenuta nella convocazione, anche
mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere
documenti e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel
luogo in cui si trova il Presidente
e il segretario verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata
sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni
prese fino alla sospensione saranno
valide.
ART. 10
(Il Comitato Direttivo)
1. Il Comitato Direttivo è l’organo di amministrazione ai sensi dell’art.26 del CTS, ha il compito di:
·
realizzare i deliberati dell’Assemblea e dirigere
l’Associazione;
·
emanare disposizioni esecutive
del presente Statuto;
·
decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
·
convocare convegni e conferenze;
·
decidere la nomina
dei componenti e dei responsabili
delle commissioni e settori di lavoro;
·
amministrare il patrimonio dell’Associazione;
·
deliberare la convocazione dell’Assemblea;
·
deliberare sul bilancio
preventivo e sul programma di attività proposto
dalla Presidenza;
·
assumere il Regolamento Auser sul trattamento dei dati personali
previsto dalla rete Auser per l’attuazione della normativa vigente
in materia di protezione dei dati nell’AUSER;
·
deliberare sulle richieste di iscrizione all’associazione;
·
deliberare sulle proposte
di sanzione avanzate
dalla Commissione di Garanzia;
·
deliberare sugli altri oggetti attinenti
all’attivita` dell’Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea,
del Presidente o della
Presidenza;
2. II
Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione
dell’Assemblea, e comunque sempre
in numero dispari.
3. I
componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall’Assemblea al Congresso,
di norma ogni quattro anni, e sono
rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche associate. Entro trenta
giorni dalla nomina, i componenti del
Comitato Direttivo devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il
nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è
attribuita la rappresentanza dell’associazione in forma disgiunta o congiunta.
4. Qualora venga meno un componente del Comitato Direttivo, per decadenza, dimissioni, incompatibilità, decesso o revoca, l’Assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. In caso di deliberazioni, qualora il numero dei componenti presenti sia pari, il voto del Presidente verrà considerato doppio.
5. II
Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal vicepresidente. La
convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o posta elettronica con conferma di lettura, almeno
cinque giorni lavorativi prima della riunione.
II Comitato Direttivo e` validamente costituito in
presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
6.
Il Comitato Direttivo, in casi di particolare
necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre
che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale
alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere
o trasmettere documenti e di
partecipare alla votazione.
7. Il Comitato
Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi
generali dell’Assemblea alla quale risponde
direttamente.
ART. 11
(Presidente)
1. Il
Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in
quelli esterni, nei confronti di terzi
ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri
componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica fino al Congresso successivo e può essere
rieletto.
4. Il Presidente:
·
convoca e presiede
l’Assemblea degli associati;
·
convoca e presiede
il Comitato Direttivo;
·
assume, di concerto
con la Presidenza, i collaboratori, il personale dell’Associazione e stipula i contratti di consulenza;
·
nomina procuratori speciali;
·
propone all’Assemblea l’elezione degli altri componenti
della Presidenza, e, tra questi,
di un vice Presidente.
5. In
caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate
dal vice Presidente.
6. Il Presidente in carica cessa per scadenza
del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia, per gravi motivi,
decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
ART. 12
(Presidenza)
1. La
Presidenza è composta, sulla base della deliberazione dell’Assemblea, da un
minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.
2. I
componenti della Presidenza durano in carica fino al Congresso successivo e
possono essere rieletti.
3. La Presidenza:
·
propone al Comitato
Direttivo i programmi
di attività e le altre iniziative dell’Associazione e vigila sulla
loro realizzazione;
·
svolge funzioni di direzione, indirizzo
e coordinamento dell’attivita` dell’Associazione;
·
predispone il bilancio consuntivo e preventivo.
ART. 13
(Organo di Controllo)
1. L’organo di Controllo
è nominato nei casi previsti
dall’Art 30 del CTS.
2. L’Organo
di Controllo dell’Associazione vigila sull’osservanza della Legge, dello
Statuto e Codice Etico, e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3.
L’Organo di Controllo
esercita inoltre compiti
di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’Associazione, ed
attesta che l’eventuale bilancio sociale
sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio
sociale dà atto degli esiti del
monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
4.
I componenti dell’Organo di Controllo possono
in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono
chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
5.
L’Organo di Controllo è composto da tre componenti effettivi e 2 supplenti, eletti
con voto palese,
a maggioranza semplice,
dall’Assemblea, anche tra i non soci.
6. I
componenti dell’Organo di Controllo devono rispondere a requisiti di
competenza, serietà e esperienza e,
nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e
decadenza previste dall’art.2399 c.c.. Almeno uno dei componenti deve essere scelto
tra le categorie di soggetti
di cui all’art. 2397, comma secondo,
del codice civile.
7. L’Organo
di Controllo elegge al proprio
interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento dell’Organo di Controllo stesso.
Ove si renda vacante la carica di Presidente, L’Organo
di Controllo provvede
alla nuova elezione
in occasione della riunione immediatamente successiva.
8. In
caso di rinuncia o decadenza di un componente, i supplenti subentrano in ordine
d’eta`. Nel caso in cui, per effetto
di dimissioni o decadenza, il numero dei supplenti diminuisse, l’Assemblea dell’Associazione provvederà alla nomina
dei nuovi supplenti. I nuovi nominati
scadono insieme con quelli in carica.
9. La carica
di componente dell’Organo di Controllo è incompatibile con qualunque altra carica
all’interno della medesima
struttura.
10.
I componenti dell’Organo di Controllo durano
in carica per quattro anni e possono
essere rieletti.
11. Qualora i componenti dell’Organo di Controllo non siano eletti
nell’Assemblea degli Associati
sono considerati invitati
permanenti alle riunioni della stessa, così come lo sono anche alle riunioni
del Comitato Direttivo.
12.
L’Organo di Controllo redige il verbale di
ciascuna riunione svolta dallo stesso. Le riunioni dell’Organo di Controllo sono valide con la presenza della
maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni
sono assunte a maggioranza dei presenti.
13. L’Organo di Controllo inoltre:
·
verifica periodicamente, con cadenza almeno
trimestrale, la gestione
amministrativa
dell’Associazione;
·
esercita il monitoraggio dell’osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio
sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida
ministeriali;
·
verifica la regolare
tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
·
esamina il bilancio preventivo dell’Associazione e ne riferisce per iscritto al Comitato Direttivo;
·
predispone una relazione annuale da presentare
all’Assemblea in sede di presentazione e di
approvazione del bilancio consuntivo e dell’eventuale bilancio sociale;
·
con relazione motivata, in caso di gravi e
documentate irregolarità contabili o inosservanze dello Statuto o del Codice Etico, informa il Centro Regolatore e
deferisce la questione alla Commissione Regionale
di Garanzia, che si pronuncia entro 60 giorni.
ART. 14
(Revisione legale dei conti)
1. Qualora
vengano superati i limiti di cui all’art. 31, primo comma, del Codice del Terzo
Settore, e l’Organo di Controllo non
sia interamente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, l’Assemblea degli associati
nomina un Revisore
legale dei conti o una Società di revisione legale
iscritti nell’apposito registro.
ART. 15
(Commissione di Garanzia)
1. La Commissione di Garanzia competente per la tutela
dei diritti degli associati è quella Regionale.
2.
La Commissione procede, su istanza degli
associati, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a giudicare la regolarità dei
comportamenti di un qualsiasi componente dell’associazione
e ad indicare al Comitato Direttivo - cui compete il compito di deliberare - le correlative sanzioni secondo la seguente
tipologia:
·
richiamo scritto
·
sospensione della qualifica di associato, fino a
un massimo di 12 mesi;
·
sospensione dalle cariche
associative fino a un massimo
di 12 mesi;
·
espulsione.
3. Avverso ai provvedimenti assunti
l’associato può ricorrere alla Commissione Nazionale di Garanzia la cui espressione è l’ultimo grado di appello.
Art. 16
Gratuità delle cariche
elettive
Tutte le
cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito.
Possono essere rimborsate ai dirigenti ed ai volontari
le spese effettivamente sostenute per le attività prestate
entro limiti preventivamente
stabiliti dall’associazione.
Le cariche
elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo contratto
con l’associazione.
Le sole cariche di componente dell’Organo di Controllo di cui all’Art.13 e Revisore di cui all’Art.14 del presente Statuto
possono fare eccezione rispetto
alla disposizione del presente articolo.
TITOLO IV
(STRUTTURE DELL’AUSER)
ART. 17
(Centro Regolatore)
1. In
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 41 e 92 comma 1/b del D.L. 117/17, la
struttura statutariamente definita
al livello territoriale è il Centro
Regolatore che svolge
attività di autocontrollo e coordinamento, tutela,
rappresentanza, promozione o supporto degli
enti del terzo settore affiliati e delle loro attività di interesse generale.
2. E’
titolare dei rapporti con le istituzioni ed i soggetti della programmazione e
della progettazione sociale, nonché
degli accordi, delle intese e delle convenzioni, all’interno del territorio di
riferimento definito dal proprio
congresso.
3. In tale ambito può delegare ad una affiliata questa titolarità.
4. Il
Centro Regolatore, statutariamente definito, deve svolgere il compito di
coordinamento e monitoraggio delle attività
e dei comportamenti delle affiliate e dell’intero sistema,
avvalendosi anche del sistema informatico unico per la registrazione delle attività, dei bilanci
e del tesseramento.
5. Compete ai Centri
Regolatori la proposta di candidature delle Presidenze.
ART. 18
(Auser Territoriale)
1. L’Auser
territoriale costituisce una articolazione organizzativa dell’Auser regionale,
anche se giuridicamente autonoma,
operante a livello
provinciale o comprensoriale o metropolitano, svolgendo
le seguenti funzioni:
·
indirizzo, coordinamento e direzione, nonché la
tutela, rappresentanza, promozione e supporto,
delle associazioni aderenti nell’ambito territoriale di propria
competenza e delle attivita` di interesse
generale da esse svolte, in coerenza
con le indicazioni e le disposizioni della struttura regionale e nazionale, anche in materia di trattamento dei dati
personali, nonchè la gestione di programmi, progetti
e servizi funzionali alla conduzione associativa a livello territoriale;
·
coordinamento
e monitoraggio delle attivita` e dei comportamenti delle affiliate e dell’intero
sistema
territoriale;
·
facolta` di verifica
della correttezza amministrativa delle associazioni aderenti
nell’ambito
territoriale di propria competenza, qualora queste fossero
sprovviste dell’Organo di Controllo;
·
funzioni di rappresentanza di cui all'articolo 47 comma 1 del CTS nei confronti
delle associazioni affiliate aventi la sede legale sul territorio di propria competenza, ivi compresa la rappresentanza ai fini della corretta tenuta della
posizione delle medesime affiliate presso il RUNTS, ai sensi dell'art.
20, comma 2, lett. a)
del d.m. 106/2020,
attuativo dell'articolo 48 del Codice.
2. L’Auser territoriale si dota di un proprio
Statuto, in conformità con gli statuti
nazionale e regionale, in ottemperanza alle leggi nazionali, alle rispettive leggi regionali e alle normative
peculiari di ciascun
territorio.
ART. 19
(Rapporto
con le Organizzazioni ispiratrici)
1. Nella
attuazione delle proprie strategie e dei propri programmi, l’Associazione
ricercherà tutte le possibili sinergie con Cgil e Spi-Cgil, a cui è legata
per origine e comunanza di
valori.
TITOLO V –
AFFILIAZIONE ART. 20
(Affiliazione)
1. L’Associazione partecipa a pieno titolo
alla vita democratica dell’Auser territoriale nell’ambito delle regole statutarie e regolamentari previste,
quindi, attraverso gli organismi preposti,
alla progettazione delle
politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo modalità
previste con apposite disposizioni esecutive interne emanate dall'Auser territoriale d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.
2. In qualità
di Associazione affiliata
assume l’obbligo, come vincolo di affiliazione e di appartenenza, a rispettare, nello svolgimento delle attività
e della propria
vita interna, i valori e l’identità associativa, nonché i vincoli dello Statuto, del codice
etico, dei regolamenti e delle procedure
dell’Auser nazionale, anche
in materia di protezione dei dati personali, a cominciare dall’obbligo di non poter
sottoscrivere accordi e convenzioni senza coinvolgere il centro regolatore di riferimento e condividerne i contenuti delle
intese stesse.
3. L’Associazione,
fermo restando il divieto posto dal Codice del Terzo Settore di svolgere
attività che non siano elencate
all’articolo 2 del presente Statuto, salvo quelle diverse ai sensi dell’Art.6
del CTS, qualora decidesse di aprire
la partita IVA, deve avere, obbligatoriamente, la preventiva autorizzazione da parte del proprio
centro regolatore.
4. Centro regolatore che avrà il compito
di monitorare, controllare e verificare gli andamenti di queste attività. Il non rispetto di queste norme
ricadrà nell'applicazione delle sanzioni previste per quanto riguarda il ritiro dell’affiliazione.
5. Nel rispetto
dei vincoli di affiliazione e partecipazione alla rete associativa l’Associazione maniene la propria autonomia, e risponde pertanto
in proprio del proprio operato
e di quanto svolto sul piano amministrativo, contabile e
patrimoniale.
ART. 21
(Vincoli
di affiliazione)
1. L’Associazione
condivide gli scopi dello Statuto della rete Auser e intende realizzarne le
attività come affiliata, assumendo la qualificazione di Auser-Volontariato.
2. Nel
caso in cui vengano meno, da parte dell’associazione affiliata, i punti
declinati all’art. 2 del v igente
Statuto o sopravvengano comportamenti non coerenti con lo Statuto, il codice
etico, i regolamenti, le delibere e
gli atti di indirizzo dell’Auser nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, si determina
l’attivazione delle procedure, previste dal presente Statuto, per sanzionare adeguatamente o ritirarne l’affiliazione.
3. L’Associazione
in qualità di affiliata notifica, tramite l’Auser territoriale, all’Auser
regionale le variazioni del proprio
Statuto e degli eventuali regolamenti; con l’approvazione delle predette variazioni da parte della Presidenza dell’Auser regionale, le variazioni medesime acquistano efficacia;
deve inoltre fornire tutti gli elementi
richiesti dall’Auser territoriale.
4. L’Associazione è tenuta a raccogliere le iscrizioni individuali con il logo e la tessera Auser, versando all'Auser il relativo importo, previa
trattenuta in suo favore nella misura e secondo le modalità indicate
annualmente dai centri regolatori regionali e nazionale dell’Auser.
ART. 22
(Cessazione della condizione di affiliazione)
1. La condizione di affiliazione alla rete Auser cessa:
·
per recesso dall’affiliazione da parte dell’Associazione;
·
per esclusione dall’Associazione con le procedure previste
dal presente Statuto
e dallo Statuto
della rete Auser.
2. Il
recesso dall’affiliazione deve essere comunicato al Comitato Direttivo
dell’Auser regionale competente, per
il tramite della struttura territoriale. La dichiarazione di recesso ha effetto
con la ricezione della comunicazione da parte del Comitato
Direttivo dell’Auser regionale
competente.
3. A fronte di una richiesta
da parte di una struttura
territoriale di esclusione di un’affiliata, il centro regolatore regionale affida alla propria
Commissione di Garanzia il compito di istruire il caso, che dovrà concludersi entro trenta giorni
dalla presentazione della richiesta. Entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, da parte
della struttura territoriale, il centro regolatore regionale (più le Province autonome di Trento e Bolzano)
dovrà riunire il proprio Comitato Direttivo e deliberare il ritiro dell’affiliazione con una
maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti. Ciò può avvenire nei casi in cui le associazioni affiliate assumano
o confermino posizioni e comportamenti incompatibili con l’appartenenza all’Auser
in quanto:
·
in contrasto con i principi e le norme del
presente Statuto, del codice etico e della carta dei valori;
·
in contrasto con le norme di riferimento del
volontariato e della promozione sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di
lucro ivi comprese le norme in materia
di protezione dei dati e le indicazioni in tal senso del Responsabile della
protezione dei dati designato dall’Auser nazionale;
·
rendano impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione
dell’organismo o
dell’associazione affiliata, al punto da ledere l’immagine stessa dell’Auser.
4. Entro
trenta giorni dalla comunicazione di esclusione dall’Associazione, la
Presidenza dell’Affiliata potrà fare
ricorso, tramite raccomandata, alla Commissione Nazionale di Garanzia che dovrà esprimersi entro trenta giorni dalla data
di presentazione del ricorso.
TITOLO VI - RISORSE
ECONOMICHE ART. 23
(Patrimonio)
1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
·
contributi dei soci;
·
quote associative;
·
contributi dello Stato, delle Regioni,
di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche,
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
·
contributi dall’Unione Europea
e da organismi internazionali;
·
donazioni o lasciti
testamentari;
·
erogazioni liberali da associati e da terzi;
·
entrate derivanti da sponsorizzazioni;
·
entrate da raccolte
pubbliche di fondi
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
·
entrate derivanti da convenzioni;
·
entrate derivanti da cessioni di beni e
prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura
commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero di attività diverse
ai sensi dell’Art.6 del CTS;
·
contributi dalle associazioni della rete Auser e da altri enti del terzo settore;
·
contributi delle organizzazioni ispiratrici;
·
entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;
·
ogni altra entrata
compatibile con le finalità sociali
dell’associazionismo di volontariato.
2. Il
patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività
statutarie ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione dovrà impiegare
gli utili o gli
avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
ART. 24
(Divieto di distribuzione degli utili)
1. L’associazione ha il divieto
di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi
di gestione, fondi e riserve
comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni
altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
TITOLO VII – BILANCIO E AMMINISTRAZIONE
ART. 25
(Bilancio
preventivo)
1. Per ciascun
esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza predispone per l’anno successivo un bilancio preventivo e una
relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello cui si riferisce il preventivo.
ART. 26
(Bilancio
consuntivo)
1.
Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente
e in raccordo con il
proprio Centro Regolatore.
2. È documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse
dalle attività di interesse generale.
3. Il bilancio
consuntivo, con allegata
la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato all’Organo di Controllo (ove presente) almeno 30 giorni prima
della data fissata per l’approvazione del
bilancio da parte dell’Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni
anno, salvo ragioni oggettive
previste dalla normativa e comunque
non oltre il 30 maggio.
4. Il
bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla
relazione dell’Organo di Controllo
(ove presente) devono rimanere depositati in copia presso la sede
dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono
l’Assemblea, affinché i componenti dell’Assemblea medesima possano
prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene
depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
ART. 27
(Bilancio sociale e informativa sociale)
1. L’associazione deve redigere il proprio bilancio
sociale qualora ne ricorrano le condizioni di legge.
2.
Deve altresì partecipare alla redazione del bilancio
sociale della rete Auser.
ART. 28
(Adempimenti)
1. È fatto obbligo che i bilanci preventivi e consuntivi
delle associazioni affiliate e delle strutture
territoriali approvati dai rispettivi organismi vengano trasmessi a cura
dei Presidenti alle strutture Regionali competenti per territorio.
2. E’ fatto obbligo a tutte le strutture Auser e alle
affiliate di base, dell’intero sistema a rete, di adottare ed usare esclusivamente l’applicativo informatico
unico, messo a punto dalla struttura nazionale, come garanzia di uniformità, trasparenza, nella tenuta dei conti e delle scritture contabili, anche
alla luce di quanto previsto dagli articoli 41 e 92 del codice del Terzo
Settore, che assegna alle Reti associative un ruolo di monitoraggio, autocontrollo e assistenza tecnica,
in grado di garantire la necessaria trasparenza e puntualità dell’informazione pubblica.
ART. 29
(Libri sociali)
1.
L’associazione
deve tenere i libri sociali
previsti dall’art. 15 del Codice del Terzo
Settore.
2. Gli
associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno
esercitare tale diritto dovranno
indirizzare domanda scritta
e firmata al direttivo della associazione titolare
dei libri. Il direttivo comunicherà per iscritto ai
soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità.
I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le
informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo
non potranno in alcun modo
essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno
comporterà l’attivazione degli organismi di garanzia.
ART. 30
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
1.
In caso di estinzione o scioglimento
dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto al Centro Regolatore Auser di riferimento, previo
parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale
del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
2. L’Assemblea
provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i
propri associati.
TITOLO VIII
(RESPONSABILITA’ E INCOMPATIBILITA’)
ART. 31
(Disposizioni circa la responsabilità)
1. Gli
organi dirigenti dell’Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte
dalle associazioni affiliate e dalle istanze
locali territoriali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri
fondi e con i
propri Organi Dirigenti.
2.
I Presidenti delle associazioni affiliate,
possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell’istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte
ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi
bancari e di prestiti, nonché
operare l’apertura di conti correnti
bancari e postali.
3.
Il potere di rappresentanza attribuito agli
amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.
ART. 32
(Conflitto
di interessi e incompatibilità)
1.
Le cariche di Presidente, vicepresidente, Direttore Generale e di altro componente della Presidenza regionale, territoriale e di associazione affiliata sono incompatibili con altre cariche
esecutive e/o
partecipazioni economiche
personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.
2. Nel
pieno rispetto dei principii di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e
dalla politica, ogni componente di
un esecutivo (Presidente o Componente di Presidenza o Direttore) è
incompatibile con qualsiasi incarico
esecutivo, nonché con qualsiasi incarico consultivo, di qualunque formazione politica
a qualsiasi livello.
Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d’incarichi, la sospensione dagli
incarichi esecutivi dell’è immediata ed automatica.
3. Le
medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed
esecutive dello Stato nonché delle
Regioni, Province, Comuni e
Circoscrizioni.
4. L’incompatibilita` opera dal momento
della candidatura.
5.
Dal cessare delle condizioni che danno luogo ad incompatibilità, dopo 12 mesi l’associato sospeso
può rientrare nei comitati direttivi dei quali faceva parte.
ART. 33
Titolarità
e tutela dei dati
1. L’Associazione garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali tutelate dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. A
tal fine, in considerazione della struttura organizzativa disciplinata nei
precedenti articoli, le strutture AUSER sono tra loro
contitolari del trattamento.
3. Il
Responsabile della Protezione dei Dati individuato dalla rete Auser svolge le
funzioni previste dall’art. 39 del Reg. UE 2016/679
e le altre eventualmente affidategli, anche a favore e nei confronti delle
Strutture Regionali, Territoriali e Affiliate.
4. L’Associazione
è tenuta a rispettare il Regolamento in materia di protezione dei dati
personali approvato dalla rete AUSER.
TITOLO IX
(DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE)
ART. 34
(Politiche di genere
e Pari opportunità)
1. Al
fine di rendere concreta l’affermazione di una associazione di donne e di
uomini nella formazione degli
organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie,
nella distribuzione degli incarichi,
nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi
può essere rappresentato al di sotto del 40%.
2.
Tale norma è vincolante, il presidente ha la responsabilità della sua piena
applicazione, nei termini
di violazione di una norma statutaria.
3. La norma antidiscriminatoria è altresì adottata
nella composizione della presidenza e deve prevedere l’alternanza di genere per le figure di
presidente e vicepresidente.
4.
Pertanto è istituito, nei centri regolatori, nazionale e regionali, l’osservatorio delle pari opportunità e delle politiche
di genere eletto dal C.D riferimento, per contribuire a promuovere e diffondere la
cultura della
parità di genere e mettere in atto azioni positive per promuovere la
rappresentanza femminile negli organismi dirigenti dell’associazione e diffondere le buone pratiche
e la cultura della libertà e dei diritti delle donne, contro
gli stereotipi di genere, le molestie, lo stalking e tutti gli atti di persecuzione a partire dal
linguaggio e dai comportamenti concreti.
TITOLO X (DISPOSIZIONI FINALI)
ART. 35
(Cambio di sezione
nel registro unico nazionale)
1. La eventuale
cancellazione dalla sezione del Volontariato e la successiva iscrizione alla
sezione della Promozione sociale nel registro unico nazionale, e viceversa, non costituisce causa di scioglimento delle medesime.
ART. 36
(Rinvio)
1.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente
Statuto, dagli eventuali
Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi
associativi, si applica lo Statuto della rete Auser e quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.
117 (Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto
compatibile, dal Codice
Civile.
2. In
caso di difformità tra il presente Statuto e le norme statutarie della rete
Auser sono queste ad essere prevalenti e a trovare immediata applicazione.
3. In
merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute
nel Titolo X del Codice del Terzo Settore,
nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto
compatibili.