Statuto

AUSER AFFILIATA ODV 


TITOLO I

(DISPOSIZIONI GENERALI) 



ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

1. E’ costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione non riconosciuta di Volontariato avente la seguente denominazione: AUSER FILO D’ARGENTO DEL MERATESE, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di PADERNO D’ADDA, Prov. LC e con durata illimitata. 

 2. A seguito dell’iscrizione dell’associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sara` integrata con l’acronimo ETS nel seguente modo: AUSER FILO D’ARGENTO DEL MERATESE ODV - ETS.

 3. L’associazione aderisce alla rete “Auser” ai sensi dell’art. 41 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

 
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)


1. L'Associazione è una realtà locale affiliata alla rete “Auser”, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti della comunità locale e dei terzi, delle attività di interesse generale elencate dal comma 1, art.5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. 


2. L’Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di interesse generale attraverso la promozione sul territorio locale delle attività di volontariato, ispirandosi alla Carta dei Valori, allo Statuto e al Codice Etico della rete nazionale Auser. 


3. Il tesseramento è unico e nazionale, Auser è un’associazione di persone per cui ognuno, ovunque eserciti il proprio ruolo, è iscritto all’Auser, nazionalmente definita e registrata. 


4. Per il conseguimento dei fini istituzionali l’Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione, essendo possibile esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all’art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore. 


5. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento della stessa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. 


6. L’Associazione ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità. 


7. L’Associazione è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell’Onu e, congiuntamente, per l’avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. L’Associazione è altresì impegnata nel rafforzamento dell’Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di discriminazione a partire da quelle di genere, di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza. 


8. L’Associazione è coordinata dalla struttura territoriale Auser e svolge, a partire da quanto enunciato nell’art.2 comma 10 del presente statuto, sulla base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l’autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per l’accrescimento della coesione sociale, la crescita ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il volontariato, la promozione sociale, l’apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile. 


9. Per il perseguimento di tali scopi, l’Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del CTS:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 11 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 

s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; 

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 


10. Nello svolgimento di queste attività, l’Associazione si propone il compito specifico di contribuire a promuovere una nuova cultura della longevità, attraverso l’invecchiamento attivo, e di orientare e valorizzare la memoria, le disponibilità e le competenze delle persone anziane, come una opportunità e una risorsa per la società, per sostenere il recupero della memoria collettiva, per realizzare un rinnovato rapporto tra le generazioni e con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte. 


11. L’Associazione è impegnata nella collaborazione con i Centri Antiviolenza per i servizi di accoglienza e consulenza legale e psicologica nei confronti delle donne che hanno subito violenze, molestie e stalking, abusi e maltrattamenti, nonché l’informazione e la diffusione di conoscenze su questi temi, la raccolta di documentazione, studi, ricerche e l’elaborazione delle esperienze dei centri e delle case delle donne in quanto spazi di autonomia delle donne. 


12. In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l’Associazione si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta a tutte le mafie e ad ogni altra forma di criminalità organizzata. 


13. Per l’attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l’Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed Enti Pubblici e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni, osservatori; può aderire ad organismi internazionali. 


14. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, individuate attraverso specifica delibera dell’Assemblea nazionale dei Delegati. 


15. Per le attività di interesse generale svolte l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui al sopracitato art. 6. 


16. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. 


17. L’Associazione si impegna al rispetto dei seguenti punti:

  • prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
  • stipula delle convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche, di norma, in maniera congiunta con l’Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser;
  • regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
  • struttura degli organi conforme agli atti di indirizzo Auser;
  • diritto dell’Auser regionale e territoriale di partecipare alle riunioni della associazione affiliata e di convocarla, secondo modalità stabilite da disposizioni esecutive o atti di indirizzo Auser;
  • ammissione, in sede di Assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
  • sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite disposizioni esecutive/atti di indirizzo Auser, ispirato all’obiettivo di cui al punto seguente;
  • sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla rete associativa in materia di politiche di genere, pari opportunità e contrasto ad ogni discriminazione;
  • utilizzo dell’applicativo informatico nazionale per tutte le attività previste;
  • adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
  • istituzione dell’Organo di Controllo composto in conformità dei dettati dell’art. 30 del CTS e secondo i criteri di cui all’art.13 e 14;
  • adozione del nome “Auser” nella denominazione dell’associazione e iscrizione al Registro Unico Nazionale ETS;
  • impegno a rispettare i regolamenti e gli accordi Auser in materia di trattamento dei dati personali, nonché le eventuali indicazioni e istruzioni del Responsabile della protezione dei dati designato dalla rete associativa Auser.



TITOLO II 
(ASSOCIATI) 

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati) 


1. In coerenza con quanto previsto dallo Statuto della Rete AUSER, possono associarsi persone fisiche, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione, cultura e appartenenza politica, tutti coloro che condividono gli scopi del presente Statuto, del codice etico, le finalità dell’Associazione e che partecipano alle attività della medesima con la loro opera, competenze e conoscenze. 


2. Il numero degli associati è illimitato. 


3. L’ammissione degli associati è fatta con deliberazione del Comitato Direttivo di cui all’Art.10 del presente Statuto su domanda dell’interessato. La domanda dovrà contenere l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. La deliberazione deve essere comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. 


4. Il Comitato Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo all’interessato. L’interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci la Commissione di Garanzia Regionale dell’AUSER. 


5. L’iscrizione è incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete. 


6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. 


ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati) 


1. Gli associati hanno il diritto di: 

  • eleggere gli organi associativi in ottemperanza a quanto previsto dal CTS e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati per i servizi autorizzati dall’associazione delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell’art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;


2. Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto, il codice etico nazionale Auser e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell’Associazione.


3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. 


4. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 


5. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. 


ART. 5
(Perdita della qualifica di associato) 



1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.


2. In particolare, l’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del codice etico nazionale, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi gravi danni materiali o morali all’associazione, può essere escluso con effetto immediato dall’associazione mediante delibera del Comitato Direttivo di cui all’Art.10 del presente statuto, su indicazione della Commissione di Garanzia, secondo le modalità previste dall’art. 15 del presente Statuto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.


3. L’esclusione può avvenire anche per mancato pagamento della quota associativa. A tal fine è previsto, da parte del Comitato Direttivo dell’associazione presso la quale l’associato ha sottoscritto la tessera, l'invio di un sollecito con la fissazione del termine improrogabile di 60 giorni, oltre il quale il mancato pagamento della quota deve intendersi causa di esclusione. L'esclusione dell’associato avviene mediante deliberazione dello stesso Comitato Direttivo, adeguatamente comunicata all’associato, e nei confronti della quale quest’ultimo può presentare ricorso entro i successivi 30 giorni. Se il ricorso non viene presentato, l’associato può considerarsi decaduto e viene cancellato dal Libro Soci. 


4. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato. 


5. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. 


6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. 


ART. 6
(Regolamento disciplinare) 



1. I soci devono attenersi al Regolamento disciplinare previsto dallo Statuto della rete Auser.


2. Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia dell’Organo di Controllo della rete nazionale. 


3. Il regolamento disciplinare deve essere portato a conoscenza dei soci entro 30 giorni dalla approvazione. 


ART. 7
(Congresso)


1. Il Congresso viene convocato ogni quattro anni tramite delibera del Comitato Direttivo. Qualora, allo scadere dei quattro anni, il Comitato Direttivo non si attivi in tal senso, lo stesso viene convocato da almeno un decimo degli associati. 


2. Il Comitato Direttivo assume il Regolamento Congressuale Nazionale. 


3. Nelle assemblee di base il dibattito e la partecipazione sono aperti a tutti gli associati. 


4. Il voto è consentito in ottemperanza a quanto previsto dal CTS. 


5. Il Congresso inizia con le assemblee di base (di norma associazioni affiliate) e, attraverso l’elezione dei delegati, prosegue nelle istanze territoriale, regionale e nazionale. 


6. Le norme per l’organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l’elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza del massimo organo dirigente dell’istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di associati e numero dei delegati da eleggere. 


7. Il Regolamento congressuale nazionale vigente e si applica anche in caso di convocazione dei Congressi Straordinari. 



TITOLO III
(ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE) 


ART. 8

(Organi) 


1. Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli associati
  • il Comitato Direttivo
  • il Presidente
  • la Presidenza
  • l’Organo di Controllo (ove presente ai sensi dell’Art 30 del CTS)


ART. 9
(Assemblea degli associati)



1. L’Assemblea degli associati è l’insieme dei soci che aderiscono all’associazione. L’Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. 


2. L’Assemblea degli associati elegge:

  • Comitato Direttivo;
  • Organo di Controllo (ove previsto ai sensi dell’art.30 del CTS).


3. L’Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto. 


4. L’Assemblea degli associati delibera sulle linee programmatiche generali. 


5. L’Assemblea è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l’Assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l’avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica con conferma di lettura, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo della riunione e l’ordine del giorno. 


6. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega. 


7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. 


8. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • elegge tra i suoi componenti il Presidente;
  • delibera sulla composizione numerica della Presidenza;
  • su proposta del Presidente, eleggere la Presidenza e all’interno di questa il vicepresidente;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
  • delibera sulla composizione numerica del Comitato Direttivo;
  • delibera sul bilancio consuntivo, sull’eventuale bilancio sociale e sulla relazione dell’attività svolta;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;


9. L'Assemblea puo` essere ordinaria o straordinaria. 


10. E` straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. 


11. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. 


12. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. 


13. Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti. 


14. L’Assemblea delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. 


15. L’Assemblea può riunirsi, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. 


ART. 10
(Il Comitato Direttivo) 



1. Il Comitato Direttivo è l’organo di amministrazione ai sensi dell’art.26 del CTS, ha il compito di:

  • realizzare i deliberati dell’Assemblea e dirigere l’Associazione;
  • emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
  • decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
  • convocare convegni e conferenze;
  • decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
  • amministrare il patrimonio dell’Associazione;
  • deliberare la convocazione dell’Assemblea;
  • deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di attività proposto dalla Presidenza;
  • assumere il Regolamento Auser sul trattamento dei dati personali previsto dalla rete Auser per l’attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati nell’AUSER;
  • deliberare sulle richieste di iscrizione all’associazione;
  • deliberare sulle proposte di sanzione avanzate dalla Commissione di Garanzia;
  • deliberare sugli altri oggetti attinenti all’attività dell’Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea, del Presidente o della Presidenza;


2. II Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell’Assemblea, e comunque sempre in numero dispari. 


3. I componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall’Assemblea al Congresso, di norma ogni quattro anni, e sono rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche associate. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione in forma disgiunta o congiunta. 


4. Qualora venga meno un componente del Comitato Direttivo, per decadenza, dimissioni, incompatibilità, decesso o revoca, l’Assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. In caso di deliberazioni, qualora il numero dei componenti presenti sia pari, il voto del Presidente verrà considerato doppio.


5. II Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o posta elettronica con conferma di lettura, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. II Comitato Direttivo e` validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. 


6. Il Comitato Direttivo, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione. 

7. Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente.


ART. 11
(Presidente) 


1. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. 


2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. 


3. Il Presidente dura in carica fino al Congresso successivo e può essere rieletto. 


4. Il Presidente:

  • convoca e presiede l’Assemblea degli associati;
  • convoca e presiede il Comitato Direttivo;
  • assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale dell’Associazione e stipula i contratti di consulenza;
  • nomina procuratori speciali;
  • propone all’Assemblea l’elezione degli altri componenti della Presidenza, e, tra questi, di un vice Presidente.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente. 


6. Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. 


ART. 12
(Presidenza) 



1. La Presidenza è composta, sulla base della deliberazione dell’Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.


2. I componenti della Presidenza durano in carica fino al Congresso successivo e possono essere rieletti.


3. La Presidenza:

  • propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell’Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
  • svolge funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento dell’attività dell’Associazione;
  • predispone il bilancio consuntivo e preventivo.


ART. 13
(Organo di Controllo) 


1. L’organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall’Art 30 del CTS. 


2. L’Organo di Controllo dell’Associazione vigila sull’osservanza della Legge, dello Statuto e Codice Etico, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 


3. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’Associazione, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo. 


4. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


5. L’Organo di Controllo è composto da tre componenti effettivi e 2 supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall’Assemblea, anche tra i non soci. 


6. I componenti dell’Organo di Controllo devono rispondere a requisiti di competenza, serietà e esperienza e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art.2399 c.c.. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del codice civile. 

7. L’Organo di Controllo elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento dell’Organo di Controllo stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, L’Organo di Controllo provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva. 


8. In caso di rinuncia o decadenza di un componente, i supplenti subentrano in ordine d’età. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza, il numero dei supplenti diminuisse, l’Assemblea dell’Associazione provvederà alla nomina dei nuovi supplenti. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. 


9. La carica di componente dell’Organo di Controllo è incompatibile con qualunque altra carica all’interno della medesima struttura.


10. I componenti dell’Organo di Controllo durano in carica per quattro anni e possono essere rieletti. 


11. Qualora i componenti dell’Organo di Controllo non siano eletti nell’Assemblea degli Associati sono considerati invitati permanenti alle riunioni della stessa, così come lo sono anche alle riunioni del Comitato Direttivo. 


12. L’Organo di Controllo redige il verbale di ciascuna riunione svolta dallo stesso. Le riunioni dell’Organo di Controllo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 


13. L’Organo di Controllo inoltre:

  • verifica periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell’Associazione;
  • esercita il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
  • verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
  • esamina il bilancio preventivo dell’Associazione e ne riferisce per iscritto al Comitato Direttivo;
  • predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea in sede di presentazione e di approvazione del bilancio consuntivo e dell’eventuale bilancio sociale;
  • con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili o inosservanze dello Statuto o del Codice Etico, informa il Centro Regolatore e deferisce la questione alla Commissione Regionale di Garanzia, che si pronuncia entro 60 giorni.


ART. 14
(Revisione legale dei conti) 


1. Qualora vengano superati i limiti di cui all’art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, e l’Organo di Controllo non sia interamente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, l’Assemblea degli associati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. 


ART. 15
(Commissione di Garanzia) 


1. La Commissione di Garanzia competente per la tutela dei diritti degli associati è quella Regionale. 


2. La Commissione procede, su istanza degli associati, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a giudicare la regolarità dei comportamenti di un qualsiasi componente dell’associazione e ad indicare al Comitato Direttivo - cui compete il compito di deliberare - le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:

  • richiamo scritto
  • sospensione della qualifica di associato, fino a un massimo di 12 mesi;
  • sospensione dalle cariche associative fino a un massimo di 12 mesi;
  • espulsione.


3. Avverso ai provvedimenti assunti l’associato può ricorrere alla Commissione Nazionale di Garanzia la cui espressione è l’ultimo grado di appello. 


Art. 16
Gratuità delle cariche elettive 



Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito. Possono essere rimborsate ai dirigenti ed ai volontari le spese effettivamente sostenute per le attività prestate entro limiti preventivamente stabiliti dall’associazione.


Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo contratto con l’associazione. 

Le sole cariche di componente dell’Organo di Controllo di cui all’Art.13 e Revisore di cui all’Art.14 del presente Statuto possono fare eccezione rispetto alla disposizione del presente articolo. 


TITOLO IV
(STRUTTURE DELL’AUSER) 



ART. 17
(Centro Regolatore) 



1. In ottemperanza a quanto previsto dagli art. 41 e 92 comma 1/b del D.L. 117/17, la struttura statutariamente definita al livello territoriale è il Centro Regolatore che svolge attività di autocontrollo e coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del terzo settore affiliati e delle loro attività di interesse generale.



2. E’ titolare dei rapporti con le istituzioni ed i soggetti della programmazione e della progettazione sociale, nonché degli accordi, delle intese e delle convenzioni, all’interno del territorio di riferimento definito dal proprio congresso. 


3. In tale ambito può delegare ad una affiliata questa titolarità.

4. Il Centro Regolatore, statutariamente definito, deve svolgere il compito di coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell’intero sistema, avvalendosi anche del sistema informatico unico per la registrazione delle attività, dei bilanci e del tesseramento. 


5. Compete ai Centri Regolatori la proposta di candidature delle Presidenze.


ART. 18
(Auser Territoriale) 


1. L’Auser territoriale costituisce una articolazione organizzativa dell’Auser regionale, anche se giuridicamente autonoma, operante a livello provinciale o comprensoriale o metropolitano, svolgendo le seguenti funzioni:

  • indirizzo, coordinamento e direzione, nonché la tutela, rappresentanza, promozione e supporto, delle associazioni aderenti nell’ambito territoriale di propria competenza e delle attività di interesse generale da esse svolte, in coerenza con le indicazioni e le disposizioni della struttura regionale e nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, nonchè la gestione di programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa a livello territoriale;
  • coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell’intero sistema territoriale;
  • facoltà di verifica della correttezza amministrativa delle associazioni aderenti nell’ambito territoriale di propria competenza, qualora queste fossero sprovviste dell’Organo di Controllo;
  • funzioni di rappresentanza di cui all'articolo 47 comma 1 del CTS nei confronti delle associazioni affiliate aventi la sede legale sul territorio di propria competenza, ivi compresa la rappresentanza ai fini della corretta tenuta della posizione delle medesime affiliate presso il RUNTS, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. a) del d.m. 106/2020, attuativo dell'articolo 48 del Codice.


2. L’Auser territoriale si dota di un proprio Statuto, in conformità con gli statuti nazionale e regionale, in ottemperanza alle leggi nazionali, alle rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun territorio. 


ART. 19
(Rapporto con le Organizzazioni ispiratrici) 



1. Nella attuazione delle proprie strategie e dei propri programmi, l’Associazione ricercherà tutte le possibili sinergie con Cgil e Spi-Cgil, a cui è legata per origine e comunanza di valori.



TITOLO V – AFFILIAZIONE 


ART. 20
(Affiliazione) 



1. L’Associazione partecipa a pieno titolo alla vita democratica dell’Auser territoriale nell’ambito delle regole statutarie e regolamentari previste, quindi, attraverso gli organismi preposti, alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne emanate dall'Auser territoriale d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate. 


2. In qualità di Associazione affiliata assume l’obbligo, come vincolo di affiliazione e di appartenenza, a rispettare, nello svolgimento delle attività e della propria vita interna, i valori e l’identità associativa, nonché i vincoli dello Statuto, del codice etico, dei regolamenti e delle procedure dell’Auser nazionale, anche in materia di protezione dei dati personali, a cominciare dall’obbligo di non poter sottoscrivere accordi e convenzioni senza coinvolgere il centro regolatore di riferimento e condividerne i contenuti delle intese stesse. 


3. L’Associazione, fermo restando il divieto posto dal Codice del Terzo Settore di svolgere attività che non siano elencate all’articolo 2 del presente Statuto, salvo quelle diverse ai sensi dell’Art.6 del CTS, qualora decidesse di aprire la partita IVA, deve avere, obbligatoriamente, la preventiva autorizzazione da parte del proprio centro regolatore. 


4. Centro regolatore che avrà il compito di monitorare, controllare e verificare gli andamenti di queste attività. Il non rispetto di queste norme ricadrà nell'applicazione delle sanzioni previste per quanto riguarda il ritiro dell’affiliazione. 


5. Nel rispetto dei vincoli di affiliazione e partecipazione alla rete associativa l’Associazione maniene la propria autonomia, e risponde pertanto in proprio del proprio operato e di quanto svolto sul piano amministrativo, contabile e patrimoniale. 


ART. 21 (Vincoli di affiliazione) 


1. L’Associazione condivide gli scopi dello Statuto della rete Auser e intende realizzarne le attività come affiliata, assumendo la qualificazione di Auser-Volontariato. 


2. Nel caso in cui vengano meno, da parte dell’associazione affiliata, i punti declinati all’art. 2 del v igente Statuto o sopravvengano comportamenti non coerenti con lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le delibere e gli atti di indirizzo dell’Auser nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, si determina l’attivazione delle procedure, previste dal presente Statuto, per sanzionare adeguatamente o ritirarne l’affiliazione. 


3. L’Associazione in qualità di affiliata notifica, tramite l’Auser territoriale, all’Auser regionale le variazioni del proprio Statuto e degli eventuali regolamenti; con l’approvazione delle predette variazioni da parte della Presidenza dell’Auser regionale, le variazioni medesime acquistano efficacia; deve inoltre fornire tutti gli elementi richiesti dall’Auser territoriale. 


4. L’Associazione è tenuta a raccogliere le iscrizioni individuali con il logo e la tessera Auser, versando all'Auser il relativo importo, previa trattenuta in suo favore nella misura e secondo le modalità indicate annualmente dai centri regolatori regionali e nazionale dell’Auser. 


ART. 22
(Cessazione della condizione di affiliazione) 



1. La condizione di affiliazione alla rete Auser cessa:

  • per recesso dall’affiliazione da parte dell’Associazione;
  • per esclusione dall’Associazione con le procedure previste dal presente Statuto e dallo Statuto della rete Auser.


 2. Il recesso dall’affiliazione deve essere comunicato al Comitato Direttivo dell’Auser regionale competente, per il tramite della struttura territoriale. La dichiarazione di recesso ha effetto con la ricezione della comunicazione da parte del Comitato Direttivo dell’Auser regionale competente. 


3. A fronte di una richiesta da parte di una struttura territoriale di esclusione di un’affiliata, il centro regolatore regionale affida alla propria Commissione di Garanzia il compito di istruire il caso, che dovrà concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, da parte della struttura territoriale, il centro regolatore regionale (più le Province autonome di Trento e Bolzano) dovrà riunire il proprio Comitato Direttivo e deliberare il ritiro dell’affiliazione con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti. Ciò può avvenire nei casi in cui le associazioni affiliate assumano o confermino posizioni e comportamenti incompatibili con l’appartenenza all’Auser in quanto:

  • in contrasto con i principi e le norme dello presente Statuto, del codice etico e della carta dei valori;
  • in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro ivi comprese le norme in materia di protezione dei dati e le indicazioni in tal senso del Responsabile della protezione dei dati designato dall’Auser nazionale;
  • rendano impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell’organismo o dell’associazione affiliata, al punto da ledere l’immagine stessa dell’Auser.


4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione dall’Associazione, la Presidenza dell’Affiliata potrà fare ricorso, tramite raccomandata, alla Commissione Nazionale di Garanzia che dovrà esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso. 


TITOLO VI - RISORSE ECONOMICHE 


ART. 23
(Patrimonio) 



1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • contributi dei soci;
  • quote associative;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dall’Unione Europea e da organismi internazionali;
  • donazioni o lasciti testamentari;
  • erogazioni liberali da associati e da terzi;
  • entrate derivanti da sponsorizzazioni;
  • entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • entrate derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero di attività diverse ai sensi dell’Art.6 del CTS;
  • contributi dalle associazioni della rete Auser e da altri enti del terzo settore;
  • contributi delle organizzazioni ispiratrici;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di volontariato.


2. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. 


ART. 24
(Divieto di distribuzione degli utili) 


1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 


TITOLO VII – BILANCIO E AMMINISTRAZIONE 



ART. 25
(Bilancio preventivo) 




1. Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza predispone per l’anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.



ART. 26
(Bilancio consuntivo) 


1. Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente e in raccordo con il proprio Centro Regolatore. 


2. È documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale. 


3. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato all’Organo di Controllo (ove presente) almeno 30 giorni prima della data fissata per l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno, salvo ragioni oggettive previste dalla normativa e comunque non oltre il 30 maggio. 


4. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione dell’Organo di Controllo (ove presente) devono rimanere depositati in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché i componenti dell’Assemblea medesima possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. 


ART. 27
(Bilancio sociale e informativa sociale) 


1. L’associazione deve redigere il proprio bilancio sociale qualora ne ricorrano le condizioni di legge. 


2. Deve altresì partecipare alla redazione del bilancio sociale della rete Auser. 


ART. 28
(Adempimenti) 



1. È fatto obbligo che i bilanci preventivi e consuntivi delle associazioni affiliate e delle strutture territoriali approvati dai rispettivi organismi vengano trasmessi a cura dei Presidenti alle strutture Regionali competenti per territorio.



2. E’ fatto obbligo a tutte le strutture Auser e alle affiliate di base, dell’intero sistema a rete, di adottare ed usare esclusivamente l’applicativo informatico unico, messo a punto dalla struttura nazionale, come garanzia di uniformità, trasparenza, nella tenuta dei conti e delle scritture contabili, anche alla luce di quanto previsto dagli articoli 41 e 92 del codice del Terzo Settore, che assegna alle Reti associative un ruolo di monitoraggio, autocontrollo e assistenza tecnica, in grado di garantire la necessaria trasparenza e puntualità dell’informazione pubblica. 


ART. 29
(Libri sociali) 



1. L’associazione deve tenere i libri sociali previsti dall’art. 15 del Codice del Terzo Settore. 


2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al direttivo della associazione titolare dei libri. Il direttivo comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l’attivazione degli organismi di garanzia. 


ART. 30
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo) 



1. In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto al Centro Regolatore Auser di riferimento, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge. 


2. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. 


TITOLO VIII
(RESPONSABILITA’ E INCOMPATIBILITA’) 



ART. 31
(Disposizioni circa la responsabilità) 




1. Gli organi dirigenti dell’Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle associazioni affiliate e dalle istanze locali territoriali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.



2. I Presidenti delle associazioni affiliate, possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell’istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l’apertura di conti correnti bancari e postali. 


3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza. 


ART. 32
(Conflitto di interessi e incompatibilità) 



1. Le cariche di Presidente, vicepresidente, Direttore Generale e di altro componente della Presidenza regionale, territoriale e di associazione affiliata sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.



2. Nel pieno rispetto dei principii di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni componente di un esecutivo (Presidente o Componente di Presidenza o Direttore) è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo, nonché con qualsiasi incarico consultivo, di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d’incarichi, la sospensione dagli incarichi esecutivi dell’è immediata ed automatica. 


3. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni. 


4. L’incompatibilità opera dal momento della candidatura. 


5. Dal cessare delle condizioni che danno luogo ad incompatibilità, dopo 12 mesi l’associato sospeso può rientrare nei comitati direttivi dei quali faceva parte. 


ART. 33
Titolarità e tutela dei dati 


1. L’Associazione garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali tutelate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 


2. A tal fine, in considerazione della struttura organizzativa disciplinata nei precedenti articoli, le strutture AUSER sono tra loro contitolari del trattamento. 


3. Il Responsabile della Protezione dei Dati individuato dalla rete Auser svolge le funzioni previste dall’art. 39 del Reg. UE 2016/679 e le altre eventualmente affidategli, anche a favore e nei confronti delle Strutture Regionali, Territoriali e Affiliate. 


4. L’Associazione è tenuta a rispettare il Regolamento in materia di protezione dei dati personali approvato dalla rete AUSER. 


TITOLO IX
(DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE) 



ART. 34
(Politiche di genere e Pari opportunità) 




1. Al fine di rendere concreta l’affermazione di una associazione di donne e di uomini nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40%.



2. Tale norma è vincolante, il presidente ha la responsabilità della sua piena applicazione, nei termini di violazione di una norma statutaria. 


3.La norma antidiscriminatoria è altresì adottata nella composizione della presidenza e deve prevedere l’alternanza di genere per le figure di presidente e vicepresidente. 


4. Pertanto è istituito, nei centri regolatori, nazionale e regionali, l’osservatorio delle pari opportunità e delle politiche di genere eletto dal C.D riferimento, per contribuire a promuovere e diffondere la cultura della parità di genere e mettere in atto azioni positive per promuovere la rappresentanza femminile negli organismi dirigenti dell’associazione e diffondere le buone pratiche e la cultura della libertà e dei diritti delle donne, contro gli stereotipi di genere, le molestie, lo stalking e tutti gli atti di persecuzione a partire dal linguaggio e dai comportamenti concreti. 


TITOLO X
(DISPOSIZIONI FINALI) 



ART. 35
(Cambio di sezione nel registro unico nazionale) 



1. La eventuale cancellazione dalla sezione del Volontariato e la successiva iscrizione alla sezione della Promozione sociale nel registro unico nazionale, e viceversa, non costituisce causa di scioglimento delle medesime. 


ART. 36
(Rinvio) 


1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica lo Statuto della rete Auser e quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile. 


2. In caso di difformità tra il presente Statuto e le norme statutarie della rete Auser sono queste ad essere prevalenti e a trovare immediata applicazione. 


3. In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.